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633 c.p.

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L'articolo 530 del codice di procedura penale individua i casi di sentenza di assoluzione.

Il primo comma recita: "Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo".

Il secondo comma, citato dal giudice Francesco Ingargiola, spiega che "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile". Non si tratta quindi di una assoluzione per insufficienza di prove, cancellata con il nuovo codice che prevede in ogni caso l'assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste".

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